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24 Gennaio 2022 - 15:30
Uno spandimento in un terreno agricolo della regione Lombardia
L’obiettivo era limitare le molestie olfattive in paese. Il sindaco: «Ora la puzza è assicurata, buon business».
Non è semplice per la politica locale cercare di regolamentare, e quanto possibile limitare, pratiche agricole che spesso causano disagi e molestie odorifere ai cittadini, come lo spandimento di fanghi e di gessi di defecazione. Lo dimostra l’ultima decisione dei giudici del Tar di Milano, i quali hanno accolto il ricorso presentato dalle società Evergreen Italia Srl, Agrorisorse Srl, Var Srl, Alan Srl – ditte specializzate che svolgono attività di produzione e spandimento di fertilizzanti derivanti dal recupero di fanghi biologici – per chiedere l’annullamento dell’ordinanza del 23 giugno del 2020 firmata dal sindaco di Gravellona Lomellina, con cui veniva istituito per i conduttori di terreni agricoli l’obbligo di copertura, attraverso discatura o aratura, del “fertilizzante odorigeno” sparso sugli appezzamenti che si trovano a meno di 1500 metri dal centro abitato.
Un’operazione da effettuare entro 12 ore. In caso di inadempimento, era stata prevista una sanzione amministrativa da 250 euro (per incompleta copertura) fino a 500 euro (per totale mancata copertura); l’importo delle multe veniva raddoppiato o triplicato nel caso di spandimento a distanza inferiore di mille o di 500 metri dall’abitato.
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L’obiettivo del provvedimento era cercare di migliorare la qualità dell’aria. I gravellonesi, infatti, in più occasioni avevano segnalato in Municipio disagi e irritazioni alle vie respiratorie in seguito a spandimenti di liquami nausabondi. «Siamo costretti a tenere chiuse porte e finestre giorno e notte, anche d’estate. Sta diventando invivibile», riferivano alcuni cittadini. Le ditte hanno impugnato l’ordinanza, lamentando «un’illegittima penalizzazione delle proprie attività», in quanto venivano imposti «oneri aggiuntivi che rendevano svantaggioso l’impiego» dei gessi.
Nella foto: il sindaco di Gravellona Lomellina, Francesco Ratti
Il comune di Gravellona non si è costituito in giudizio. Secondo il Tar l’ordinanza è illegittima, perché viene utilizzato uno strumento inadeguato, l’ordinanza appunto, per normare una situazione che non è né «urgente», né «contingibile», né «temporanea». L’amministrazione comunale non avrebbe inoltre effettuato «alcuna attività istruttoria», si legge nella sentenza, limitandosi alle segnalazioni dei cittadini, senza documentare attraverso rilievi o accertamenti vari.
Secco il commento del sindaco di Gravellona, Francesco Ratti: «Mi sono mosso – afferma – per tutelare il benessere della popolazione. Il Tar ha eccepito che ci fosse necessità di un’ordinanza, perché mancavano i presupposti dell’urgenza. Grazie a questa sentenza la puzza è assicurata. Buon business».
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Verranno bruciati dal termovalorizzatore a partire dal 2020.
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