operatività doganale
24 Novembre 2020 - 11:00
Il nuovo Codice Doganale dell’Unione, Reg. 952/2013, ha cambiato sostanzialmente il concetto di Esportatore. Alla luce di questa nuova definizione e degli orientamenti espressi dall’Agenzia delle Dogane con nota Nr. 70662 RU del 07.07.2016, la resa EX-Works diventa ancor più critica.
Spesso le aziende di piccole e medie dimensioni si trovano in una posizione contrattuale inferiore rispetto al cliente estero, per cui non sono in grado di imporre la propria volontà in merito alla gestione del trasporto.
La resa EXW comporta un livello minimo di obbligazione per il venditore che si limita unicamente a mettere a disposizione del compratore la merce (non sdoganata) ed i relativi documenti commerciali nei propri locali o in un altro luogo convenuto (magazzino, stabilimento ecc.). Conseguenza di ciò è che sono a carico del compratore ovvero del cessionario non residente le seguenti azioni:
Il compratore estero, pur essendo il proprietario delle merci per l’avvenuta consegna delle stesse e potendo, in qualità di proprietario, decidere in merito al tipo ed al contratto di trasporto, non può essere considerato “esportatore” in base alla norma di cui sopra (punto 19 – comma A) nell’espletamento delle formalità doganali di uscita, in quanto non residente nella UE.
Da qui il consiglio di utilizzare le altre rese INCOTERMS disponibili (esempio FCA o EXW sdoganato) per meglio fissare obblighi e responsabilità di ciascun soggetto citato nel contratto di trasporto provvedendo direttamente alla propria operazione doganale EXPORT nel Paese di competenza, in virtù dell’esenzione IVA indicata in fattura e beneficiando di documentazione subito disponibile.
MAGAZZINI GENERALI VISCONTEI DI VIGEVANO S.P.A.
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