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i reati legati all'emergenza
20 Marzo 2020 - 17:54
L'avv. Giuseppe Antonio Madeo
Le pene per chi viola le regole sono severe. Ce le spiega l'avvocato Giuseppe Madeo.
In questo sconvolgente periodo, purtroppo, ci vengono imposti alcuni divieti e limitazioni che, pur intaccando importanti valori e diritti costituzionali [(art. 13: “la libertà personale è inviolabile”) – (art. 16: “ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale”) – (art. 17: “i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente”)], nel giudizio di comparazione con quelli relativi alla tutela e alla salvaguardia della salute personale e sicurezza pubblica, sanciti dall’art. 32 e 16 Cost. (laddove prevede “salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e sicurezza pubblica”), debbono senz’altro piegarsi e cedere il passo.
Il virus mortale che sta contaminando il mondo intero e che ha colpito così profondamente il nostro paese e, soprattutto, la nostra regione, ha necessariamente costretto il Governo ad adottare una serie crescente di misure stringenti e restrittive.
Misure che non tutti accettiamo di buon grado, un po’ per indole che ci porta a una repulsione ai cambiamenti degli stili di vita e un po’ per formazione culturale improntata alla democrazia e alla libertà, ma che debbono essere indiscutibilmente rispettate se non si vuole incorrere in significative violazioni di carattere penale che sicuramente incideranno negativamente sulla vita personale e sociale di coloro che non le osservassero, quando l’incubo e la tragedia che stiamo vivendo auspicalmente, al più presto, finirà.
Ma la violazione degli obblighi imposti dall’autorità, nel caso di specie, dal Governo per ragioni di sanità e di sicurezza pubblica, può importare anche la configurazione di altri e ben più gravi reati, con conseguenze irreversibili per sé e per altri.
In altri termini, con simili comportamenti, viene integrato il c.d. dolo eventuale che costituisce una figura marginale della fattispecie dolosa, un atteggiamento interiore assimilabile alla volizione dell’evento e quindi rimproverabile, si configura solo se l’agente prevede chiaramente la concreta, significativa possibilità di verificazione dell’evento e, ciò nonostante, si determina ad agire, aderendo a esso, per il caso in cui si verifichi. La pena della reclusione, varia a seconda della tipologia e della gravità del reato accertato in concreto (lesioni semplici: da sei mesi a tre anni; lesioni gravi: da tre anni a sette anni; lesioni gravissime: da sei anni a dodici anni; omicidio: non inferiore ad anni ventuno).
Comunque, al di là delle ipotesi di reato possibili, il rispetto delle regole che, ovviamente, è sempre un fattore culturale e sociale, in questa gravissima emergenza, deve valere vieppiù. Aiutiamoci e aiutiamo tutti quelli (medici e più in generale operatori della sanità, forze dell’ordine, operatori della protezioni civile, delle associazioni di volontariato e delle istituzioni) che in questo momento stanno lavorando, al limite delle loro forze e con gravissimi rischi per la loro incolumità personale, per sconfiggere la pandemia e per poter farci ritornare tutti alla nostra quotidianità e vita normale.
Avv. Giuseppe Antonio Madeo
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