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10 Marzo 2023 - 10:50
VIGEVANO - La notizia che arriva da Milano in prima mattinata rasserena gli animi a palazzo municipale: il Tar ha dato (per ora) torto ai ricorrenti della minoranza e consiglio comunale, giunta e sindaco sono salvi. È stata infatti respinta la richiesta di sospensiva cautelare del provvedimento datato 1 dicembre 2022 dell'allora Prefetto di Pavia Paola Mannella che aveva considerate non valide le dimissioni del consigliere Riccardo Capelli, facendo scendere a 12 il numero dei consiglieri firmatari, insufficiente per determinare la decadenza del consiglio comunale.
In pratica l'ordinanza, firmata dai giudici Rosanna Perilli (estesore) e Antonio Vinciguerra (presidente) fa proprie le motivazioni del prefetto, considera non completata la procedura avviata al protocollo per prendere in carico le 13 dimissioni, rileva che il consigliere Capelli aveva revocato la delega alla presentazione delle dimissioni e sottolineando l'opacità della vicenda decide di compensare le spese di lite fra le parti.
Il caso dovrà comunque essere affrontato in un'udienza nel merito, che nei prossimi mesi produrrà una sentenza definitiva (salvo ulteriori ricorsi al Consiglio di Stato). Le motivazioni portate dal tribunale, però, rendono quantomeno improbabile un cambio di orientamento.
Il consigliere Capelli con gli assessori Alessandrino e Scardillo si reca all'ufficio protocollo. Pochi minuti dopo la sua lettera di dimissioni scomparirà misteriosamente
L'ORDINANZA
Ecco cosa sostengono i giudici del Tar Lombardo.
Posto che l'articolo 38 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 200 dispone che le dimissioni dei consiglieri comunali devono essere presentate ed immediatamente assunte al protocollo dell'ente, il Tar ricorda che il Comune di Vigevano ha adottato un Manuale di gestione documentale in conformità alle linee guida Agid (Agenzia per l'Italia digitale) le quali dispongono che "la segnatura di protocollo apposta o associata al documento è effettuata contemporaneamente alla registrazione di protocollo. La segnatura dei documenti analogici in ingresso avviene tramite l'utilizzo di apposite etichette o in alternativa per ovviare ad eventuali guasti, tramite timbro (timbro di protocollo). Le etichette riportano i seguenti dati: codice identificativo dell'amministrazione, data di protocollo, numero di protocollo, oggetto, classifica, assegnatario del documento, barcode. Il timbro riporta: codice identificativo dell'Amministrazione, data di protocollo, numero di protocollo, numero di protocollo, titolo, classifica, fascicolazione, assegnatario del documento".
Cosa sostengono i giudici, quindi? «Il timbro apposto sulle dimissioni del consigliere Capelli riporta solo la data (30 novembre 2022) e l'ora (8.05) di ricezione del documento, per cui non pare possa ritenersi indicativo dell'avvenuta segnatura al protocollo, che ne determina l'assunzione in carico. Alla luce di tali disposizioni non sembra essersi perfezionata la fattispecie dissolutoria...», ovvero le condizioni necessarie per lo scioglimento del consiglio comunale. In pratica la sparizione della lettera di dimissioni di Capelli è stata provvidenziale, in questo senso: si è bloccata la procedura e mancano dati essenziali per considerarle depositate. Il Tar aggiunge che «nella fattispecie concreta risulta invece che il consigliere Capelli avesse revocato la delega alla presentazione delle proprie dimissioni». La domanda di sospensiva cautelare, quindi, «deve essere rigettata per carenza del requisito del fumus boni iuris», ovvero la possibilità che il diritto vantato esista in concreto.
Il Tar tuttavia, considera che «l'opacità delle vicende che hanno caratterizzato la presentazione al protocollo comunale delle dimissioni dei consiglieri giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti».
QUI L'ORDINANZA DEL TAR IN FORMATO PDF
I COMMENTI
Scontata la soddisfazione del sindaco Ceffa: «L'ordinanza - dice - conferma che noi avevamo ragione su tutta la linea e sottolinea soprattutto che il consigliere Capelli aveva revocato le proprie dimissioni contestualmente a quelle presentate dagli altri consiglieri, che quindi ne erano consapevoli. L'opacità cui si riferisce il Tar è sicuramente relativa al grave episodio della sparizione della lettera, ma anche al fatto che i 12 consiglieri abbiano cercato di impedire a Capelli di revocare le proprie dimissioni presentandosi fuori orario all'ufficio protocollo. Dopo quello sul risultato delle elezioni è il secondo ricorso che vinciamo: 2-0 per noi, se la minoranza intende fare politica nei tribunali amministrativi».
Per Furio Suvilla, uno dei quattro consiglieri di minoranza che avevano presentato il ricorso al Tar, «l'assunto dell'ordinanza, a nostro giudizio, è sbagliato e per questo probabilmente la impugneremo davanti al Consiglio di Stato. C'è una situazione oggettiva, ovvero il protocollo di 13 dimissioni e non 12. Che una sia stata protocollata in modo diverso non inficia l'effetto dissolutorio, cioè lo scioglimento del consiglio comunale. L'ordinanza fa riferimento a un manuale interno di gestione documentale che non può prevalere sulla norma legislativa. Ci sono sentenze del Consiglio di Stato rispetto alla validità del protocollo che vanno nella direzione indicata da noi».
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