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IL CASO
29 Gennaio 2024 - 13:34
Incompetenza territoriale. Perché l'opera "non può ritenersi di interesse meramente locale”. Così hanno deciso i giudici del Tar, il Tribunale amministrativo regionale di Milano, rispetto ai ricorsi contro la decisione di dare il via libera alla realizzazione della superstrada Vigevano-Malpensa, presentati da Città Metropolitana (anche in qualità di ente gestore del Parco Agricolo Sud) e dai Comuni di Albairate, Cassinetta di Lugagnano e Boffalora e dei Comitati del No.
L'intervento, come motivato dalla sentenza emessa dal Tar di Milano "rientra nell’ambito degli interventi strategici di preminente interesse nazionale previsti dalla Legge n. 443/2001 (“Legge Obiettivo”), il cui articolo 1 stabilisce che “il governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua su proposta delle regioni competenti per territorio e sentiti i ministeri competenti, le infrastrutture pubbliche e private di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese”. Come tale, l’opera è contemplata nel 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di cui alla Delibera CIPE n. 121 del 21.12.2001, che ha inserito l’infrastruttura “Accessibilità Malpensa” sia nell’ambito dei sistemi stradali e autostradali previsti nel “Corridoio plurimodale padano”, sia tra gli “Interventi strategici di preminente interesse nazionale articolati per Regioni e per macrotipologie”, nell’ambito dei “corridoi autostradali e stradali” della Regione Lombardia”.
L'infrastruttura quindi, “lungi dall’avere rilevanza solo ai fini dello sviluppo viario locale, è parte di una “macro-opera” di collegamento che interessa un vasto territorio e in relazione alla quale sono previsti ingenti finanziamenti – è, come riferito nel Rapporto, la “seconda per volume di investimenti complessivo” –, nell’ottica di uno sviluppo infrastrutturale integrato e di ampio respiro. Del resto, l’opera è ancora presente nell’elenco della Legge n. 443/2001 e non è stata eliminata nel corso dei molteplici aggiornamenti del Piano delle Infrastrutture Strategiche, per cui deve ritenersi sussistente e attuale l’interesse alla sua realizzazione”.
Non solo. L'intervento poi "è stato inserito dall’art. 4 comma 1 del D.L. n. 32/2019 tra gli “interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale”, per la cui realizzazione, ritenuta di carattere prioritario, è stata prevista la nomina di un Commissario straordinario. L’individuazione di una categoria di opere di rilevanza regionale, a ben vedere, è funzionale al perfezionamento dell’iter per l’emanazione dei D.P.C.M. di nomina, i quali, in relazione agli interventi infrastrutturali locali o regionali, sono adottati previa intesa con il Presidente della Regione interessata, di cui vengono in tal modo rafforzati ruolo e competenze”.
I giudici amministrativi sottolineano poi che, come previsto dalle norme nazionali “l'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale (…)” (comma 2), prevedendo altresì che i Commissari possano “essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici”, provvedendo anche a mezzo di ordinanze, salvo il rispetto di talune disposizioni dell’abrogato Codice degli appalti, della normativa antimafia e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea”
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