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I trasporti
03 Maggio 2025 - 18:00
Un convoglio di Trenord
Regione Lombardia e Trenord, incalzate da ART (Autorità regionale dei trasporti) hanno modificato le modalità di calcolo degli indennizzi. È successo nel contesto di un possibile provvedimento sanzionatorio. Il procedimento di infrazione era già stato avviato nei confronti di Trenord e ha prodotto un primo risultato concreto. Regione Lombardia ha infatti comunicato di aver modificato le modalità di conteggio delle corse, includendo quelle parzialmente soppresse.
Va ricordato che il sistema dei “bonus automatici” è scaduto a dicembre 2023. Dal gennaio successivo le modalità dei nuovi indennizzi sono state molto più penalizzanti per i viaggiatori. I rimborsi sono stati concessi solo a richiesta dell’utente con abbonamento mensile o annuale. I ritardi conteggiati nel calcolo solo se superano i 15 minuti (prima erano 5) e le corse soppresse solo totalmente. Ora quest’ultimo parametro è stato modificato ed entreranno anche le corse soppresse parzialmente.
«Non si tratta però di una decisione motu proprio - spiegano i “Rappresentanti dei Viaggiatori alla Conferenza Regionale del Trasporto Pubblico Locale” Manuel Carati, Giorgio Dahò, Andrea Mazzucotelli, Francesco Ninno e Franco Aggio (quest'ultimo è presidente della associazione pendolari Mimoal) - come la nota di Regione lascerebbe intendere, bensì una conseguenza della delibera 58/2025, nella quale ART preavvisa che, in caso di mancato adeguamento alle misure (…) della delibera n. 106 del 2018, avrebbe emesso un ordine di cessazione della violazione “anche in relazione alla mancata inclusione delle soppressioni parziali nel calcolo dell’andamento del servizio ferroviario ai fini del riconoscimento dell’indennizzo da ritardo”. Si tratta di una prima vittoria dei Comitati e dei Rappresentanti dei Viaggiatori – aggiungono questi ultimi - che da molti anni chiedono trasparenza, prima nella modalità di calcolo dei “bonus”, che Regione Lombardia ha autonomamente abolito un anno fa, ed in seguito nella piena applicazione delle norme nel calcolo degli indennizzi. Ricordiamo comunque che gli indennizzi non sono in realtà una forma sostitutiva del “bonus”, sia nella forma giuridica (peraltro del tutto compatibile con esso), sia nel valore di ritardo di riferimento (oltre 15’), sia nel valore della soglia, pari al 10%. Attendiamo ora di conoscere l’esito conclusivo del procedimento sanzionatorio, ed in particolare se Regione e Trenord riconosceranno anche il criterio della “direttrice prevalentemente utilizzata” per i titoli integrati e che vengano ricalcolate le tabelle a partire almeno dal 2024, potendosi richiedere il risarcimento sino ad un anno dalla pubblicazione delle tabelle».
La nota dei Rappresentanti TPL conclude: «Sono tuttavia ancora molti i temi aperti relativamente alla tutela dei viaggiatori che quotidianamente prendono il treno, tra i quali ricordiamo l’automatismo dell’indennizzo, la differenza della quota di rimborso (30% per i titoli solo ferroviari e 10% per gli integrati), il valore minimo di rimborso di 4€. Ricordiamo che nell’ambito delle tutele per i viaggiatori, rientrano anche la convocazione dei “Tavoli di Quadrante” (non convocati dal 2019), in modo da mettere a confronto sullo stesso tavolo i Comitati dei viaggiatori di linea, i Rappresentanti dei Viaggiatori, i Gestori (Trenord, RFI, Ferrovienord) e Regione Lombardia, previsti dal Contratto di Servizio, e, non da ultimo, come previsto dalla L.R. 6, la condivisione preventiva con i Comitati delle modifiche di orario, oltretutto spesso attuate senza adeguato preavviso».
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