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Sulla Gazzetta Ufficiale
08 Marzo 2020 - 14:17
Lombardia e 14 province in "zona rossa". Le principali prescrizioni.
Il decreto firmato nella notte dal presidente del consiglio Giuseppe Conte è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è perciò entrato in vigore. Avrà validità sino al 3 aprile. Il provvedimento interessa circa 16 milioni di persone di fatto messe in quarantena, che si trovano nella “zona rossa” che comprende la Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.
Non sarà possibile entrare o uscire dalle “zone rosse” e non ci potrà muovere all’interno di esse se non per comprovate esigenze lavorative, ragioni di salute e di emergenza. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. I controlli spetteranno alle Prefetture che, in queste ore, stanno aspettando dal Ministero dell’Interno le indicazioni attuative.
Ecco alcune delle principali indicazioni.
- Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre superiore ai 37,5° è raccomandato di restare a casa, contattare il proprio medico curante e ridurre al minino i contatti sociali.
- Ai soggetti risultati positivi al Coronavirus o sottoposti a quarantena è fatto divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione.
- Saranno sospese eventi e competizioni sportivi di ogni ordine e disciplina, ad eccezione di quelli che interessano atleti professionisti.
- Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti di periodi di congedo ordinario o ferie.
- Resteranno chiusi i musei, saranno sospese le manifestazioni di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, resteranno chiusi cinema, teatri, pub, sale da ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali.
- Saranno sospese le lezioni scolastiche.
- L’apertura dei luoghi di culto sarà condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone. Saranno sospese le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali.
- Le attività di ristorazione e bar saranno consentite dalle 6 alle 18 con obbligo, a carico dei gestori pena la sospensione dell’attività, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza di un metro.
- Nelle giornate prefestive e festive resteranno chiuse le medie e grandi strutture di vendita nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali dovrà comunque essere assicurato il rispetto delle distanze di sicurezza. La chiusura non riguarda farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari.
- L’accesso di parenti e visitatori in strutture di ospitalità e lungodegenze saranno limitati ai casi indicati dalla direzione sanitaria.
Il mancato rispetto delle disposizioni, salvo non costituisca reato più grave, è punito con la denuncia per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.
Il testo completo del decreto è scaricabile qui
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