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L'ordinanza

Un video di Only Fans diffuso senza consenso è da considerare “revenge porn”. Lo dice la Cassazione

Il fatto è successo in Provincia di Pavia ai tempi del lockdown del 2021 fra tre amici. Poi uno di loro ha girato il contenuto esplicito a un estraneo

Bruno Romani

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bruno.romani@ievve.com

07 Ottobre 2025 - 17:33

Un video di Only Fans diffuso senza consenso è da considerare “revenge-porn”. Lo dice la Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione a Roma

Lo ha stabilito la quinta sezione penale della Cassazione con una recente ordinanza, chiarendo che la condivisione non consensuale di immagini o video sessualmente espliciti, anche se acquistati, può configurare il reato di revenge porn. Ne scrive il quotidiano Il Messaggero. La vicenda è nata in Provincia di Pavia e ora la Corte di Cassazione precisa che «il consenso espresso dalla persona ritratta al momento della condivisione (nel caso di specie, a pagamento) è circoscritto alla facoltà di visualizzazione del solo destinatario del contenuto» e per questo «integra il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti la condotta di chi lo trasmetta a terzi senza il consenso della persona ritratta».

La vicenda giudiziaria nasce durante il lockdown del 2021. Tre giovani sono amici. La ragazza decide di iscriversi a OnlyFans e pubblicare contenuti erotici, condivisi consapevolmente con gli altri due all'interno della piattaforma. A ottobre dello stesso anno uno dei ragazzi invia via whatsapp un video esplicito della donna a un quarto soggetto, estraneo al gruppo. La vittima viene a sapere della diffusione e presenta querela il 12 novembre. La Procura di Pavia rinvia a giudizio l'imputato per revenge porn e il gup lo condanna a 5 mesi e 10 giorni di reclusione. La Corte d'appello di Milano, però, ribalta la sentenza «per tardività della querela». Secondo i giudici di secondo grado, infatti, la mancanza del consenso della vittima alla diffusione del video erotico di cui era protagonista è riferibile al momento in cui l'aveva inviato inizialmente al suo amico, e quindi al 2 febbraio 2021. La Cassazione torna invece sulla decisione e precisa che  «il video è uscito dal ristretto circuito di condivisione “a tre” solo a partire da ottobre 2021». Di conseguenza la querela di novembre è considerata tempestiva. In conclusione la Corte precisa che il revenge porn è applicabile anche ai contenuti tratti da piattaforme erotiche come OnlyFans, dove non è consentito il download dei file ricevuti.

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